Sono un giornalista che scrive, parla e fotografa. Una passione: la bici da corsa. Un sogno: riuscire a far capire anche quello che non capisco.

DI GIORNO IN GIORNO....con CATERINA MIRTO

 Caterina Mirto, avvocato cassazionista È’ vicepresidente nazionale e presidente regionale dell’ AIAF ( Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori ).

Nel “Primo libro dei Re” è raccontata la storia del re Salomone e della sua proverbiale capacità di giudizio. Un episodio in particolare della vita del mitico re è entrata nella storia: la storia delle due donne e del figlio conteso. Entrambe le donne ne rivendicavano la genitorialità ..

ed allora il saggio Salomone dopo avere ascoltato le due donne sostenere più volte le loro tesi, fece portare una spada e ordinò che il bambino vivente fosse tagliato a metà per darne una parte a ciascuna di esse. Subito la vera madre supplicò il re di consegnare il bimbo all’altra donna, pur di salvarlo. Il saggio Salomone le consegnò, allora, il bambino perchè soltanto una vera madre poteva rinunciare al proprio figlio pur di salvargli la vita.

Il paragone è forzato, ma mi è tornato in mente dopo avere letto il disegno di legge Pillon ed avere acclarato che un “saggio” Senatore della Repubblica Italiana, vorrebbe oggi dividere tutti i bambini a metà e consegnarne le loro spoglie a ciascun genitore in ossequio al principio della bigenitorialità “perfetta” che , secondo l’illustre relatore, può essere perseguita solo dividendo i tempi della quotidianità dei figli in parti uguali.A sostegno del “saggio” disegno di legge il Senatore richiama modelli europei (Svezia, Belgio etc) e di oltre oceano assumendo che l’Italia, disattendendo i principi ispiratori della legge 54\2006 (legge regolatrice dell’affido condiviso) avrebbe omesso di riconoscere l’effettivo esercizio della  bigenitorialità nella stragrande maggioranza dei casi limitandone l’applicazione ad una ridotta percentuale.

Le letture transfrontaliere del Senatore sono però del tutto parziali giacchè nei paesi indicati, avuto riguardo al preminente interesse del minore, si valuta caso per caso il suo collocamento presso l’uno o l’atro genitore e si stabilisce, anche, nell’ipotesi di disparità reddituale un contributo per il mantenimento del minore. In ogni caso ricordiamo che il sistema politico-sociale di sostegno alle famiglie, nei paesi citati é totalmente dissimile da quello italiano e quindi qualsiasi paragone è assolutamente non pertinente. La divisione paritetica del bambino imporrebbe inoltre, secondo il ddl Pillon, il venir meno di un contributo economico mediato dal genitore collocatario a favore di un contributo diretto da parte di ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza. Tale ipotesi potrebbe sostanzialmente creare una disparità di trattamento del figlio di genitori con diversa capacità reddituale e con la conseguenziale diversa capacità di rispondere alle esigenze quotidiane del figlio. Eliminando un assegno perequativo il bambino vivrebbe due realtà diverse, avrebbe un costante confronto tra il genitore “ricco” e il genitore “povero” la sua vita scorrerebbe su due piani disomogenei e con gravi ed inevitabili ripercussione sulla sua serena crescita

Anche il figlio maggiorenne di genitori separati, secondo il ddl Pillon, giunti all’età di 25 anni non hanno più alcun diritto al mantenimento da parte dei genitori. Avremo quindi una disparità di trattamento tra figli che non potranno concludere il loro percorso di studi ( si pensi ad un ragazzo che studia medicina e che, seppur in regola con le materia, potrebbe non essere ancora laureato all’età di 25 anni) e figli che, invece, se hanno i genitori defunti possono godere della pensione di reversibilità sino al 26 mo anno di età, o se i genitori non sono separati possono fruire del loro mantenimento sino al completamento degli studi. L’incostituzionalità della maggior parte degli articolo che compongono il ddl Pillon risulta essere incostituzionale. Il DDL 735 prevede poi che, al compimento del diciottesimo anno di età e sino al venticinquesimo, il figlio sia l’unico legittimato a richiedere il mantenimento ai genitori e che, a tal fine, possa intervenire in giudizio, in un giudizio in cui lo stesso ddl autorizza l’intervento degli ascendenti per far valer il loro diritto ad aver rapporti con il minore. Quanti soggetti saranno coinvolti in un processo ? conflitti si moltiplicheranno appesantendo il carico processuale. Cosa dire poi della previsione di una mediazione familiare obbligatoria per i coniugi che vogliono separarsi ? Il percorso di mediazione familiare può ottenere risultati positivi solo se le parti vi accedono volontariamente e non perché viene loro imposta; inoltre si aggraverebbero i costi della separazione e si dilaterebbero i tempi della controversia. Molti altri sono gli spunti negativi del ddl che si spera non venga approvato

 

 

 

 

 

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